Statuto ENBAS

STATUTO
TITOLO I – COSTITUZIONE –

Art. 1 – COSTITUZIONE –
In applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sotto riportati, per i dipendenti, che svolgono attività nel settore COMMERCIO – TERZIARIO – DISTRIBUZIONE  SERVIZI – PUBBLICI ESERCIZI e TURISMO è Costituito l’Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e la Sicurezza , in sigla ENBAS, ai sensi della vigente normativa civile, e pertanto esso ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, ed ha carattere assistenziale e mutualistico.
Sono soci fondatori:

  • ERSAF (Associazione Datoriale), con sede legale sita in Roma al Piazza del Popolo n. 18, C.F. 97905810582,

per la parte datoriale, da una parte;

  • CEUQ (Confederazione Europea di Unità dei Quadri) con sede in Bari in Viale Kennedy n.50 dall’altra parte.

Art. 2 – SEDE –
L’ ENBAS ha sede in Roma in Piazza del Popolo, 18, presso la sede nazionale dell’ ERSAF.

Art. 3 – DURATA –
La durata dell’ENBAS è illimitata.
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio ed hanno termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo di essi scadrà il 31 dicembre 2017.

Art. 4 – SOCI –
Possono essere soci dell’ENBAS le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, in quanto sottoscrittrici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore, di cui al precedente art. 1, le quali potranno essere ammesse a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dalla domanda. I soci hanno tutti uguali diritti. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione deliberata dal Consiglio; è escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso o di esclusione.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – SCOPO E FINALITÀ –
L’ENBAS ha i seguenti scopi:

  1. istituire l’Osservatorio Nazionale Bilaterale in sigla ONB, ai sensi delle previsioni contrattuali;
  2. gestire i contratti di primo inserimento e di formazione on the job (apprendistato ed inserimento), anche in collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti;
  3. svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
  4. ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali;
  5. fornire il parere di conformità, ovvero la certificazione nei casi previsti dalla vigente normativa sui contratti di cui al punto b) presentati dalle aziende;
  6. ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL;
  7. esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera f), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;
  8. assolvere altri compiti espressamente previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
  9. realizzare iniziative a carattere sociale;
  10. promuovere la nascita degli Organismi Paritetici Regionali;
  11. adempiere alle previsioni di cui alla Legge 30/03 e sue successive modificazioni;
  12. adempiere alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e sue successive modificazioni;
  13. costituire la Commissione Paritetica Nazionale;
  14. svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente;
  15. promuovere l’erogazione di servizi nel settore della formazione continua, mediante idoneo fondo per la formazione inter-professionale;
  16. attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’ENBAS;
  17. aderire a fondi di assistenza sanitaria e di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale costituito dalle parti costituenti.
  18. promuovere la formazione in tutti i macrosettori (B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9)

TITOLO II – FUNZIONALITÀ INTERNA –

Art.6 – ORGANI –
Sono Organi dell’ENBAS:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Direttore Generale;
  • il Collegio dei revisori dei conti.
  1. Tutte le cariche elettive hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
  2. I componenti del Consiglio direttivo dell’ente possono essere sostituiti o revocati in qualunque momento da parte di ciascuna delle organizzazioni designanti ERSAF e CEUQ.
  3. In caso di dimissioni o revoca di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente, su richiesta del socio interessato, convoca il Consiglio Direttivo per procedere alla nomina di un sostituto e la nomina dovrà essere effettuata alla prima assemblea dei soci utile.
  4. La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/ o di dimissioni.
  5. Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, senza che intervenga alcuna segnalazione da parte del socio che lo esprimeva, il Presidente provvede alla convocazione immediata dell’Assemblea dei soci per l’elezione ai sensi dell’articolo 9.
  6. I sostituti rimangono in carica sino al naturale termine del quadriennio in corso.

Art.7 – ASSEMBLEA DEI SOCI –
L’Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali, o da un loro delegato, delle Organizzazioni promotrici.
L’assemblea è convocata dal Presidente dell’ENBAS, a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l’anno.
L’assemblea dei Soci si riunisce sempre presso la sede legale. La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti che il Presidente dell’ENBAS pone all’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; nel caso di impedimento anche di quest’ultimo, la Presidenza dell’adunanza, senza diritto di voto, sarà svolta dal Direttore Generale dell’Ente.

Art. 8 – POTERI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI –
L’Assemblea dei Soci:

  • riceve ed esamina i rendiconti di cui all’articolo 18, del presente Statuto;
  • nomina, ai sensi dell’art. 9, gli amministratori membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 14;
  • nomina, su proposta del Presidente, il direttore generale ai sensi dell’articolo 13;
  • dispone, all’ unanimità, le eventuali modifiche statutarie, salva la possibilità attribuita agli associati, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo;
  • delibera, all’unanimità, lo scioglimento dell’ENBAS e ne nomina i Liquidatori.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO –
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri, eletti dalla Assemblea dei Soci sulla base della seguente ripartizione paritetica, di cui 3 (tre) su proposta della ERSAF; 3 (tre) su proposta di CEUQ.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 (quindici) giorni prima della riunione, ovvero, con posta elettronica o telefax, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/4 (un quarto), dei. Consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti. Per la validità delle riunioni relative all’approvazione del Regolamento, al parere sulle modifiche statutarie e ad eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3 – due terzi) dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina ad ogni riunione un segretario, con funzioni verbalizzanti.

Art. 10 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO –
II Consiglio Direttivo ha tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed inoltre:

  • elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell’ ENBAS;
  • fissa gli indirizzi e lei linee di sviluppo dell’attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • redige, su proposta del Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo;
  • determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del direttore generale, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci;
  • approva il regolamento dell’ENBAS su proposta del Presidente;
  • esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima dell’approvazione delle medesime da parte dell’Assemblea dei Soci.

Art. 11 – IL PRESIDENTE –
II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, alternativamente tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e i Consiglieri rappresentanti l’associazione datoriale.
Il Presidente ha:

  • la legale rappresentanza dell’Ente;
  • sovrintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell’Ente, esercitando tutte le nozioni a lui demandate dalle leggi, dai regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
  • convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, determinando di concerto con il Vice Presidente, le materie da portare in discussione;
  • stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari;
  • ha funzioni amministrative e di tesoriere;
  • in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 12- IL VICE PRESIDENTE –
II Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; alternativamente in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.

  • Opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall’art. 11.
  • Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale nominato dall’Assemblea, ha le seguenti competenze e titolarità:

  • cura il corretto andamento di tutte le attività degli organismi statutari dell’Ente; sovrintende alla corretta gestione burocratica delle attività istituzionali dell’Ente;
  • è legato all’Ente da un contratto di collaborazione rinnovabile;
  • può operare in vece del Presidente solo con delega scritta;
  • partecipa con diritto di parola a tutte le riunioni degli organismi statutari dell’Ente.

ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 (due) supplenti:

  • 1 (uno) effettivo con la funzione di Presidente, nominato dall’Assemblea (su proposta della parte che non esprime il Presidente dell’Ente);
  • 2 (due) effettivi e 2 (due) supplenti nominati pariteticamente dall’Assemblea.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.
Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

Art. 15 – POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri sociali, alle scritture contabili ed allo Statuto.
Il Collegio redige la relazione sul rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per la predisposizione del suddetto documento contabile consuntivo.

Art. 16 – FINANZIAMENTO –
In via ordinaria, l’ENBAS è finanziato mediante la riscossione della quota prevista dagli articoli dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori in oggetto e potrà utilizzare anche forme di riscossione diretta. La riscossione di dette quote avverrà mediante l’attivazione di un’apposita convenzione con l’INPS, ai sensi della legge 311/73.
In sede di attivazione dell’Ente e per il periodo occorrente all’espletamento dell’iter burocratico, l’ENBAS potrà utilizzare forme di riscossione diretta.

Art.17 – PATRIMONIO SOCIALE –
Tutti i mezzi patrimoniali dell’Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 16 e qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/ o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro, di cui all’art. 1 del presente Statuto e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da enti pubblici o privati e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale al patrimonio dell’Ente, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

Art. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO –
L’Esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e terminerà i 31 dicembre di ciascun anno. Il rendiconto preventive per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dell’Ente entro il 31 dicembre dell’anno precedente il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile. Al rendiconto patrimoniale consuntivo deve essere allegata la situazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE –

Art.19 – SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE –
In caso di scioglimento dell’Ente Bilaterale o, comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, ad altro ente promosso dalle parti sociali costituenti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 20 – REGOLAMENTO –
Per l’attuazione del presente statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

Art. 21 – PERSONALE E DOTAZIONI STRUMENTALI –
La funzionalità operativa dell’Ente è garantita dal personale e dalle dotazioni strumentali fornite dall’Associazione di cui all’Articolo 2 del presente Statuto.
Tale fornitura di personale e servizi sarà regolata da apposita convenzione tra l’Associazione ospitante e l’Ente.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI – 
I soci possono modificare all’unanimità il presente Statuto, con la forma della struttura privata autenticata registrando le modifiche nei libri sociali dell’ENBAS.

Art. 23 – RINVIO ALLE LEGGI –
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

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