STATUTO
TITOLO I – COSTITUZIONE –
Art. 1 – COSTITUZIONE –
In applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sotto riportati, per i dipendenti, che svolgono attività nel settore COMMERCIO – TERZIARIO – DISTRIBUZIONE SERVIZI – PUBBLICI ESERCIZI e TURISMO è Costituito l’Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e la Sicurezza , in sigla ENBAS, ai sensi della vigente normativa civile, e pertanto esso ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, ed ha carattere assistenziale e mutualistico.
Sono soci fondatori:
per la parte datoriale, da una parte;
Art. 2 – SEDE –
L’ ENBAS ha sede in Roma in Piazza del Popolo, 18, presso la sede nazionale dell’ ERSAF.
Art. 3 – DURATA –
La durata dell’ENBAS è illimitata.
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio ed hanno termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo di essi scadrà il 31 dicembre 2017.
Art. 4 – SOCI –
Possono essere soci dell’ENBAS le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, in quanto sottoscrittrici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore, di cui al precedente art. 1, le quali potranno essere ammesse a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dalla domanda. I soci hanno tutti uguali diritti. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione deliberata dal Consiglio; è escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso o di esclusione.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 – SCOPO E FINALITÀ –
L’ENBAS ha i seguenti scopi:
TITOLO II – FUNZIONALITÀ INTERNA –
Art.6 – ORGANI –
Sono Organi dell’ENBAS:
Art.7 – ASSEMBLEA DEI SOCI –
L’Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali, o da un loro delegato, delle Organizzazioni promotrici.
L’assemblea è convocata dal Presidente dell’ENBAS, a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l’anno.
L’assemblea dei Soci si riunisce sempre presso la sede legale. La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti che il Presidente dell’ENBAS pone all’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; nel caso di impedimento anche di quest’ultimo, la Presidenza dell’adunanza, senza diritto di voto, sarà svolta dal Direttore Generale dell’Ente.
Art. 8 – POTERI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI –
L’Assemblea dei Soci:
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO –
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri, eletti dalla Assemblea dei Soci sulla base della seguente ripartizione paritetica, di cui 3 (tre) su proposta della ERSAF; 3 (tre) su proposta di CEUQ.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 (quindici) giorni prima della riunione, ovvero, con posta elettronica o telefax, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/4 (un quarto), dei. Consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti. Per la validità delle riunioni relative all’approvazione del Regolamento, al parere sulle modifiche statutarie e ad eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3 – due terzi) dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina ad ogni riunione un segretario, con funzioni verbalizzanti.
Art. 10 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO –
II Consiglio Direttivo ha tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed inoltre:
Art. 11 – IL PRESIDENTE –
II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, alternativamente tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e i Consiglieri rappresentanti l’associazione datoriale.
Il Presidente ha:
Art. 12- IL VICE PRESIDENTE –
II Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; alternativamente in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.
Art. 13 – IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale nominato dall’Assemblea, ha le seguenti competenze e titolarità:
ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 (due) supplenti:
Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.
Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
Art. 15 – POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri sociali, alle scritture contabili ed allo Statuto.
Il Collegio redige la relazione sul rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per la predisposizione del suddetto documento contabile consuntivo.
Art. 16 – FINANZIAMENTO –
In via ordinaria, l’ENBAS è finanziato mediante la riscossione della quota prevista dagli articoli dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori in oggetto e potrà utilizzare anche forme di riscossione diretta. La riscossione di dette quote avverrà mediante l’attivazione di un’apposita convenzione con l’INPS, ai sensi della legge 311/73.
In sede di attivazione dell’Ente e per il periodo occorrente all’espletamento dell’iter burocratico, l’ENBAS potrà utilizzare forme di riscossione diretta.
Art.17 – PATRIMONIO SOCIALE –
Tutti i mezzi patrimoniali dell’Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 16 e qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/ o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro, di cui all’art. 1 del presente Statuto e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da enti pubblici o privati e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale al patrimonio dell’Ente, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.
Art. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO –
L’Esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e terminerà i 31 dicembre di ciascun anno. Il rendiconto preventive per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dell’Ente entro il 31 dicembre dell’anno precedente il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile. Al rendiconto patrimoniale consuntivo deve essere allegata la situazione.
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE –
Art.19 – SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE –
In caso di scioglimento dell’Ente Bilaterale o, comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, ad altro ente promosso dalle parti sociali costituenti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 20 – REGOLAMENTO –
Per l’attuazione del presente statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.
Art. 21 – PERSONALE E DOTAZIONI STRUMENTALI –
La funzionalità operativa dell’Ente è garantita dal personale e dalle dotazioni strumentali fornite dall’Associazione di cui all’Articolo 2 del presente Statuto.
Tale fornitura di personale e servizi sarà regolata da apposita convenzione tra l’Associazione ospitante e l’Ente.
Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI –
I soci possono modificare all’unanimità il presente Statuto, con la forma della struttura privata autenticata registrando le modifiche nei libri sociali dell’ENBAS.
Art. 23 – RINVIO ALLE LEGGI –
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.