Regolamento ENBAS

REGOLAMENTO DELL’ENTE NAZIONALE BILATERALE AMBIENTE E SICUREZZA, IN SIGLA ENBAS

ART. 1

Il presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto e nella Premessa che ne è parte integrante, disciplina le funzioni di indirizzo e vigilanza dei vari Organi che lo costituiscono: Assemblea dei Soci, Ufficio di Presidenza, Consiglio direttivo.

Le modalità di svolgimento delle loro funzioni per il raggiungimento degli scopi già fissati nello Statuto stesso, nonché la costituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica e delle Commissioni di lavoro.

ART. 2

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali, o da un loro delegato, delle Organizzazioni promotrici.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’ENBAS, a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l’anno.

L’assemblea dei Soci si riunisce sempre presso la sede legale. La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti che il Presidente dell’ENBAS pone all’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è composta oltre allo stesso Presidente dal legale rappresentante di CEUQ e dal legale rappresentante di ERSAF in totale 3 (TRE) membri.

In caso di impedimento dei rappresentanti legali delle Organizzazioni Sindacali è possibile ammettere all’adunanza dei delegati, sarò necessario che la delega pervenga all’indirizzo enbas@pec.it almeno un’ora prima dell’assemblea.

Il caso di impedimento del Presidente l’assemblea è presieduta dal Vice Presidente; nel caso di impedimento anche di quest’ultimo, la Presidenza dell’adunanza, senza diritto di voto, sarà svolta dal Direttore Generale dell’Ente.

L’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto, elegge il consiglio direttivo dell’Ente.

L’Assemblea dei Soci:

  • riceve ed esamina i rendiconti di cui all’articolo 18 dello Statuto dell’ENBAS;
  • nomina, ai sensi dell’art. 9, gli amministratori membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 14;
  • nomina, su proposta del Presidente, il direttore generale ai sensi dell’articolo 13;
  • dispone, all’ unanimità, le eventuali modifiche statutarie, salva la possibilità attribuita agli associati, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo;
  • delibera, all’unanimità, lo scioglimento dell’ENBAS e ne nomina i Liquidatori.

Le decisioni vengono assunte mediante votazione con maggioranza qualificata, pertanto almeno i 2/3 dei presenti, salvo i casi previsti dallo statuto che necessitano deliberazioni all’unanimità.

 ART. 3

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge:

Il Vice Presidente, tra i consiglieri effettivi dei rappresentanti alternativi all’organizzazione sindacale che ha espresso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri, eletti dalla Assemblea dei Soci sulla base della seguente ripartizione paritetica, di cui 3 (tre) su proposta della ERSAF; 3 (tre) su proposta di CEUQ.

II Consiglio Direttivo ha tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed inoltre:

  • elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell’ ENBAS;
  • fissa gli indirizzi e lei linee di sviluppo dell’attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • redige, su proposta del Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo;
  • determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del direttore generale, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci;
  • approva il regolamento dell’ENBAS su proposta del Presidente;
  • esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima dell’approvazione delle medesime da parte dell’Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina ad ogni riunione un segretario, con funzioni verbalizzanti.

ART. 4

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, per il perseguimento delle proprie finalità ed al fine di rendere efficace la propria attività, anche su proposta del Presidente, del Vice Presidente e con l’approvazione dell’Assemblea, può organizzare una struttura tecnico-amministrativa, anche articolata in più unità specialistiche e con responsabilità specifiche, che va affidata al Presidente. La struttura tecnico-amministrativa risponde al Consiglio Direttivo e per esso all’Ufficio di Presidenza ed è dotata di piena autonomia tecnico-operativa.

Il consiglio Direttivo nella funzione di indirizzo politico, ed in supporto all’attività dell’Ente, può avvalersi di esperti esterni in via continuativa o temporanea;

per l’espletamento della funzione di vigilanza si avvale anche dell’Organo di controllo interno – Collegio dei Revisori dei conti – dal quale acquisisce i dati e gli elementi per il controllo della corretta ed economica gestione dell’Ente. Il Collegio dei Revisori dei conti, nell’esercizio dei compiti che gli sono propri, risponde in primis al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea;

entro il 31 Gennaio di ogni anno definisce i programmi ed individua le linee entro cui dovrà svolgersi l’attività dell’Ente. Nell’ambito di detti programmi, per l’esercizio delle proprie funzioni, terrà conto di tutte le decisioni assunte dall’Assemblea, delle determinazioni adottate dal Direttore su questioni di gestione e/o di carattere generale e della relazione trimestrale del Collegio dei Revisori dei conti;

ogni 5 (cinque) anni nomina un nuovo Presidente alternativamente tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e i Consiglieri rappresentanti l’associazione datoriale;

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

– predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, dovranno essere trasmessi all’Assemblea in tempo utile, affinchè quest’ultima possa, nei 30 giorni successivi, procedere alla relativa approvazione definitiva;

– istituisce Commissioni consiliari permanenti e/o temporanee, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di Organo deliberante, all’esame degli argomenti ad essa assegnati, in attuazione di principi di funzionalità, di produttività, snellimento e semplificazione delle attività dell’Ente Bilaterale.

ART. 4 bis

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI

Le Commissioni permanenti e/o temporanee soddisfano, in base a specifici progetti, particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con previsione della data di ultimazione dei lavori.

Ciascuna Commissione consiliare è composta da un numero di Consiglieri non inferiore a 2 – compreso il coordinatore che la presiede, sulla cui nomina decide a maggioranza il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente – individuati tenendo conto del criterio di pariteticità previsto dallo Statuto.

Ciascun Consigliere può essere componente di una sola commissione. Alle riunioni delle Commissioni può assistere il Direttore ed il Vice Direttore se istituiti.

In caso di necessità, le Commissioni possono chiedere di avvalersi di consulenze esterne nonchè essere formate da professionisti esterni all’ente, in tal caso le nomine devono essere sempre autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L’attività di Segreteria di ciascuna Commissione (convocazioni, verbali, documentazione, ecc.) è assicurata dalla Direzione.

Di norma, il coordinatore della Commissione relaziona sulle conclusioni concernenti i singoli argomenti, sulle relative motivazioni e sulle eventuali proposte.

Nelle conclusioni dei lavori delle Commissioni deve essere dato atto di eventuali opinioni contrastanti.

Il compenso per la partecipazione ai lavori delle Commissioni sarà determinato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale.

ART. 4 ter

MODALITA’ DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale si intende convocato in Roma presso la sede sociale; l’ufficio di presidenza, per motivi particolari, può richiedere che le riunioni possano essere convocate in sede diversa.

I Consiglieri impossibilitati a prendere parte ad una riunione dei singoli Organi dell’Ente ne informano preventivamente la Presidenza, ovvero la Direzione, almeno 24 ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.

All’inizio di ogni seduta il Presidente, dopo l’appello nominale, dà comunicazione delle assenze e dei motivi che le giustificano.

In casi eccezionali ed urgenti, è ammessa la trattazione di argomenti aggiunti all’ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di un suo Consigliere, ne faccia motivata richiesta all’inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso in cui un Consigliere si assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo dalle riunioni degli Organi, decade dall’incarico e viene sostituito dall’Organizzazione mandataria, nel periodo che intercorre dalla decadenza alla nomina del nuovo Consigliere deve comunque essere assicurata l’attività dell’Ente..

La convocazione delle riunioni può essere fatta a mezzo avviso scritto con le modalità e nei tempi previsti dallo Statuto, ed inviata ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori dei conti ed alla Direzione; oppure mediante la pubblicazione nell’area intranet del sito istituzionale http://www.enbas.it tre giorni prima dell’adunanza.

La documentazione concernente gli argomenti all’ordine del giorno deve essere trasmessa entro gli stessi termini dell’avviso di convocazione, quella afferente i casi di particolare urgenza, ove non sia stato possibile il preventivo invio, può essere distribuita all’inizio della riunione.

Non si può discutere, né deliberare su questioni che non siano all’ordine del giorno. Al fine di migliorare i rapporti di coordinamento e rendere più agevole la presenza in assemblea e consiglio è possibile utilizzare strumenti di videoconferenza.

ART. 4 quater

VALIDITA’ E MODALITA’ DELLE VOTAZIONI

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno il 50%+1 dei Consiglieri in carica.

Se nel giorno stabilito per la riunione dell’Organo, all’ora prefissata non è presente la maggioranza dei delegati, il Presidente, trascorsi 30 minuti, può dichiarare deserta la riunione e rinviarla ad una data successiva, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie e dal presente Regolamento.

La verifica del numero legale deve essere effettuata dal Presidente all’inizio della seduta; può essere effettuata anche nel corso dei lavori, su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo Consigliere. Le funzioni di Segretario degli Organi dell’Ente Bilaterale sono esercitate dal Direttore ovvero da chi lo sostituisce nella carica.

Il Presidente, anche su indicazione di un singolo Consigliere, può chiedere al Direttore, o in sua assenza al Vice Presidente, che su specifiche questioni all’ordine del giorno intervengano chiarimenti ed informative ulteriori.

L’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno può essere decisa qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più Consiglieri, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

In via eccezionale e per motivi particolari, il Consiglio Direttivo può stabilire, anche su richiesta di un singolo Consigliere e su proposta del Presidente, che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 4 quinquies

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Le votazioni nelle sedute degli Organi dell’Ente Bilaterale di norma avvengono per alzata di mano.

La votazione ha luogo prima sugli eventuali emendamenti e poi sui punti proposti al dibattito dall’ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. Si procede altresì alla votazione per appello nominale, quando lo richiede prima dell’inizio della votazione stessa un terzo dei Consiglieri. La votazione è effettuata a scrutinio segreto per particolari ragioni, su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri presenti, e comunque quando questa riguardi singole persone.

Al fine della verifica del numero legale, ogni Consigliere che si assenta dalla riunione deve comunicarlo al Segretario della seduta; analogamente, deve comunicare un suo eventuale e successivo rientro.

Quando la riunione non può aver luogo perché viene meno il numero legale ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi motivi e l’ora in cui è dichiarata deserta la riunione.

Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell’esito della votazione stessa.

Di norma, ogni intervento deve essere contenuto entro il termine di 10 minuti, ferma restando la facoltà del Presidente di consentire il superamento di tale limite nella discussione di argomenti di particolare complessità.

Ha diritto di precedenza la mozione d’ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l’argomento in corso.

Sulla mozione d’ordine è ammesso un solo intervento contrario e uno a favore.

ART. 5

FINANZIAMENTO DELL’ENTE

Costituiscono le entrate dell’Ente Bilaterale:

– le quote contributive previste dai CCNL che prevedono ENBAS come Ente Bilaterale di riferimento pagate mediante versamento con modello F24 imponendo nella sezione INPS il codice tributo “ENB1”;

– le quote contributive previste dai CCNL che prevedono ENBAS come Ente Bilaterale di riferimento pagate mediante bonifico sul conto corrente bancario;

ART. 6

MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

La misura delle quote mensili di finanziamento dell’Ente Bilaterale ENBAS è stabilita dai vigenti CCNL. Tale contribuzione è diversificata per macrosettore di appartenenza e per CCNL applicato.

Di conseguenza, non è possibile definire ipse iure un ammontare complessivo della contribuzione dovuta, ma di volta in volta verrà applicata la ritenuta prevista dal CCNL di riferimento.

I contributi, così come definiti al precedente art. 6, devono essere versati a cura

dell’impresa con cadenza mensile se versati attraverso F24, altrimenti secondo le seguenti scadenze con periodicità trimestrale in caso di bonifico bancario

Il numero complessivo dei lavoratori, dovrà essere ricavato sommando i dati dei

tre mesi del trimestre di riferimento

1° trimestre Gennaio /Marzo entro il 30 Aprile

2° trimestre Aprile/Giugno entro il 31 Luglio

3° trimestre Luglio/Settembre entro il 31 Ottobre

4° trimestre Ottobre/Dicembre entro il 31 Gennaio

esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c presso la Banca BPER intestato a ENBAS Ente Nazionale Bilaterale Ambiente e Sicurezza codice IBAN IT24W0538704001000002565508,

specificando nella causale:

  1. a) denominazione e ragione sociale dell’impresa
  2. b) importo
  3. c) trimestre di riferimento

Alle imprese fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato è permesso il versamento annuale delle quote, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 ART. 7

FINANZIAMENTO ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE

Il finanziamento volto al funzionamento delle Commissioni di cui all’art. 5 dello statuto dell’Ente, calcolati come previsto dal precedente art. 6, sarà ridistribuito secondo il seguente criterio:

all’Organismo Paritetico Nazionale, verrà riconosciuto il 10% di quanto espressamente versato all’Ente Bilaterale per il coordinamento e l’organizzazione degli Organismi Paritetici Regionali, Provinciali e Consulenti Tecnici Paritetici.

 ART. 8

FINANZIAMENTO RETE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

L’Ente Bilaterale deve agire nel pieno rispetto di quanto disposto dallo statuto dello stesso dell’Ente, nel caso specifico impronta la propria azione nello sviluppo delle relazioni lavorative, attraverso la gestione degli accordi sindacali e la creazione di servizi per la crescita e l’organizzazione delle aziende associate. Per raggiungere questi obiettivi ENBAS mette istituisce Organismi Paritetici Regionali e Provinciali mettendo a disposizione sin dal mese successivo al versamento, il 50% di quanto pervenuto all’ente dalla loro rete. Nel caso, in alcuni territori, non vi fossero accordi sindacati tali da prevedere la stipula di un Organismo Paritetico, ENBAS ricorrerà alla selezione ed arruolamento di Associazioni (riconosciute e non), Consulenti del Lavoro, Commercialisti ed Aziende gestione contabile, nominandoli a tutti gli effetti Consulenti Paritetici Territoriali; a questi sarà corrisposta una percentuale variabile comunque non superiore al 50% del versamento prodotto dalle aziende aderenti ad ENBAS mediante il loro patrocinio.

I Consulenti Paritetici Territoriali dovranno impiegare tali fondi al fine di sovvenzionare gli incentivi alle aziende ed ai lavoratori. La lista degli incentivi e dei bandi disponibili è presente sul sito https://www.enbas.it nelle specifiche sezioni:

– Incentivi alle Imprese;

– Incentivi ai Lavoratori.

ART. 9

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

Le quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori devono essere versate all’ente Bilaterale Regionale avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato dal Consiglio Direttivo, tramite apertura di apposito Conto Corrente Postale e/o Bancario oppure mediante riscossione di dette quote con apposita convenzione con l’INPS, ai sensi della legge 311/73, inserendo il codice tribute “ENB1”.

Gli importi delle quote di cui ai due commi precedenti devono essere versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di versamento ritardato, sono dovuti all’Ente Bilaterale gli interessi di mora fissati nella misura del 10% in

ragione di un anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’Ente medesimo ad adire le vie legali per il recupero della contribuzione dovuta a norma dell’Accordo Nazionale dello Statuto dell’Ente e degli Accordi contrattuali intercorsi fra le parti stipulanti.

Possono avvalersi delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale ENBAS le aziende ed i lavoratori in regola con la contribuzione prevista.

Entro il 1° Luglio ed il 1° Febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all’Ente Bilaterale ENBAS il riepilogo distinto delle quote versate nel semestre precedente, utilizzando a tale fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall’Ente Bilaterale e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.

I prospetti verranno portati a conoscenza dei lavoratori a cura delle aziende mediante loro affissione nelle bacheche aziendali o, laddove non previste, mediante consegna di una copia ai lavoratori. In quest’ultimo caso, una copia firmata dal lavoratore per presa visione sarà trattenuta dall’azienda.

I prospetti conterranno la dicitura di intesa accettazione da parte del lavoratore, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto nel CCNL terziario, in quanto complesso normativo unitario ed inscindibile.

ART. 10

VERIFICHE

ENBAS può effettuare verifiche circa la correttezza dei criteri di versamento e l’individuazione delle imprese tenute al versamento stesso.

ART. 11

ATTIVITA’

Le  attività  sono  quelle  previste  dallo  Statuto  e  quelle  individuate  dalle  parti  sociali  con appositi accordi, per alcune di esse potranno essere stabilite procedure applicative specifiche attraverso la  predisposizione  di regolamenti ad hoc (Osservatorio Nazionale, Welfare ecc.).

ART. 12

MODALITA’ DI SPESA

Le spese necessarie al conseguimento degli scopi dell’ENBAS dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo ad eccezione delle spese di ordinaria amministrazione che potranno essere autorizzate direttamente   dal   Presidente, a   tal   fine   delegato   dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e che saranno soggette a ratifica nel Consiglio immediatamente successivo.

Per l’affidamento di incarichi ad operatori esterni l’ENBAS dovrà adottare criteri di selezione oggettivi e misurabili, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia dei servizi resi, valutando comparativamente almeno tre offerte.

Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantaggiosa.

Gli incarichi di consulenza non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell’incarico medesimo.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento dell’ENBAS, potranno essere proposte dai rappresentanti delle Parti e decise in sede del Consiglio Direttivo.

ENBASSede Nazionale
ENBAS ha strutturato sedi ed organismi paritetici in tutte le Regioni Italiane
NOSTRE LOCATIONSDove Trovarci
https://www.enbas.it/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
CONTATTACIENBAS Social links
Seguici attraverso le nostre pagine social
ENBASSede Nazionale
ENBAS ha strutturato sedi ed organismi paritetici in tutte le Regioni Italiane
NOSTRE LOCATIONSDove Trovarci
https://www.enbas.it/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
CONTATTACIENBAS Social links
Seguici attraverso le nostre pagine social.

Copyright by ENBAS 2020. All rights reserved.

Copyright by ENBAS 2020. All rights reserved.