ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Commissione Paritetica
Provinciale di Conciliazione

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Eโ€™ istituita presso lโ€™Ente Bilaterale la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per le vertenze in materia di lavoro.

La Commissione ha il compito di supportare le parti nellโ€™esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro ai sensi degli artt. 410,411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n.533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n.387/98 e nellโ€™ambito di controversie di carattere collettivo, originate da stati di crisi aziendale La Commissione Paritetica รจ composta da un rappresentante di E.R.S.A.F. e da un rappresentante dellโ€™Organizzazione Sindacale, a cui il lavoratore sia iscritto o a cui abbia conferito mandato. La Commissione si riunirร  mensilmente per la discussione delle vertenze, mentre per la ratifica di Accordi giร  stipulati in sede sindacale potrร  riunirsi come di consueto su istanza di una delle parti in base allโ€™entitร  e/o allโ€™esigenze delle richieste stesse.

Per ogni seduta della Commissione saranno applicate alle aziende le seguenti spese di segreteria, che comprendono: spese di convocazione, spese di predisposizione della documentazione, costo di struttura, spese di deposito atti, consegna verbali cosรฌ stabilite.

La Commissione Paritetica si compone di un uguale numero dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro. Lโ€™obiettivo perseguito รจ quello di garantire nella bilateralitร  la difesa dei diritti dei lavoratori da una parte e dei datori di lavoro dallโ€™ altra. La Commissione si riunisce per svolgere le funzioni ad essa demandate dal CCNL e per valutare la conformitร  dei piani formativi individuali relativi allโ€™instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante.

CONCILIAZIONE VERTENZE
Tramite la Commissione Paritetica di conciliazione per le vertenze di lavoro, il lavoratore o il datore di lavoro possono tentare la soluzione di una controversia in materia di lavoro accedendo alla procedura conciliativa facoltativa, prevista dal nuovo art. 410 del codice di procedura civile.
La procedura รจ analoga a quanto previsto per il tentativo instaurato dalla Commissione di Conciliazione presente presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di Conciliazione la cui esecutivitร  รจ immediata.
La Commissione si riunirร  su istanza di una delle parti in base allโ€™entitร  e/o alle esigenze delle richieste stesse.

COMMISSIONE TECNICA
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, devono presentare domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica Commissione dellโ€™ Ente Bilaterale competente nel territorio. Questa รจ chiamata a esprimere il proprio parere di conformitร  in rapporto alle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dallโ€™ azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
ENBAS attraverso la Commissione Tecnica Paritetica verifica la congruitร  del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati (un apprendista per ogni lavoratore qualificato e, nel caso lโ€™azienda che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne abbia meno di tre, un numero non superiore a 3). Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderร  accolta.

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IN CASO DI MANCATA CONCILIAZIONE

Ricorso al
COLLEGIO ARBITRALE

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, le parti possono rivolgersi al Collegio Arbitrale, evitando cosรฌ il consueto e tortuoso iter giudiziario.

Il Collegio Arbitrale รจ composto da un Presidente โ€œsuper partesโ€ e da un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali coinvolte. Ogni vertenza ha inizio con la presentazione della domanda al Collegio Arbitrale, formulata con lโ€™apposita modulistica prelevabile direttamente presso la sede dellโ€™ENBAS. Le parti verranno convocate alla presenza del Presidente-Garante: la parte che perde la causa, dovrร  versare seduta stante una cifra prestabilita a titolo di rimborso spese.

IN CIFREI NOSTRI NUMERI

01234567890012345678900123456789001234567890+

Conciliazioni Sindacali

01234567890012345678900123456789001234567890

Richieste alla Commissione Tecnica

012345678900123456789001234567890+

Ricorsi al Collegio Arbitrale

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