Eโ istituita presso lโEnte Bilaterale la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per le vertenze in materia di lavoro.
La Commissione ha il compito di supportare le parti nellโesperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro ai sensi degli artt. 410,411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n.533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n.387/98 e nellโambito di controversie di carattere collettivo, originate da stati di crisi aziendale La Commissione Paritetica รจ composta da un rappresentante di E.R.S.A.F. e da un rappresentante dellโOrganizzazione Sindacale, a cui il lavoratore sia iscritto o a cui abbia conferito mandato. La Commissione si riunirร mensilmente per la discussione delle vertenze, mentre per la ratifica di Accordi giร stipulati in sede sindacale potrร riunirsi come di consueto su istanza di una delle parti in base allโentitร e/o allโesigenze delle richieste stesse.
Per ogni seduta della Commissione saranno applicate alle aziende le seguenti spese di segreteria, che comprendono: spese di convocazione, spese di predisposizione della documentazione, costo di struttura, spese di deposito atti, consegna verbali cosรฌ stabilite.
La Commissione Paritetica si compone di un uguale numero dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro. Lโobiettivo perseguito รจ quello di garantire nella bilateralitร la difesa dei diritti dei lavoratori da una parte e dei datori di lavoro dallโ altra. La Commissione si riunisce per svolgere le funzioni ad essa demandate dal CCNL e per valutare la conformitร dei piani formativi individuali relativi allโinstaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante.
CONCILIAZIONE VERTENZE
Tramite la Commissione Paritetica di conciliazione per le vertenze di lavoro, il lavoratore o il datore di lavoro possono tentare la soluzione di una controversia in materia di lavoro accedendo alla procedura conciliativa facoltativa, prevista dal nuovo art. 410 del codice di procedura civile.
La procedura รจ analoga a quanto previsto per il tentativo instaurato dalla Commissione di Conciliazione presente presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di Conciliazione la cui esecutivitร รจ immediata.
La Commissione si riunirร su istanza di una delle parti in base allโentitร e/o alle esigenze delle richieste stesse.
COMMISSIONE TECNICA
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, devono presentare domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica Commissione dellโ Ente Bilaterale competente nel territorio. Questa รจ chiamata a esprimere il proprio parere di conformitร in rapporto alle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dallโ azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
ENBAS attraverso la Commissione Tecnica Paritetica verifica la congruitร del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati (un apprendista per ogni lavoratore qualificato e, nel caso lโazienda che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne abbia meno di tre, un numero non superiore a 3). Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderร accolta.
Conciliazioni Sindacali
Richieste alla Commissione Tecnica
Ricorsi al Collegio Arbitrale